PREZZO-COSTI-TARIFFE-INVESTIGATORE PRIVATO MILANO.

Costi orari e giornalieri degli investigatori privati? A livello di tariffe , per un servizio efficiente, efficace e concreto la tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo, mente la tarifa giornaliera le agenzia investigative generalmente richiedono tariffe giornaliere tra 600 e 1.200 per ogni investigatore privato impiegato.

Quanto costa un investigatore privato , specializzato, per pedinare?

Dipende da tantissimi fattori quali: le ore di servizio, i km, il tipo di pedinamento, tipo auto, moto, a piedi, in aero con il drone, con il gps.  ecc, e via via dicendo; ma di norma un professionista investigatore con l’ausilio della tecnologia costa molto di piu della tariffa oraria base.

 Le tariffe orarie variano da investigatore a investigatore: in media, il costo è di circa 50 euro all'ora. Oltre alla durata dell'investigazione ed il tipo di investigazione.

Cosa non può fare l'investigatore privato?

Quanto costa investigazione Infedeltà?

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Investigatore Privato Costi - Prezzi - Tariffe investigazioni  private a Milano – Costi Agenzia Investigativa- la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da un minimo di euro 45

L'agenzia di investigazioni private IDFOX ® Srl


Operiamo nel settore investigativo dal 1991, sia in Italia che all'Estero, avvalendoci dei nostri migliori collaboratori e corrispondenti internazionali. Siamo inoltre accreditarti presso l'ordine degli avvocati di Milano, ed autorizzati dalla Prefettura di Milano.

 

 

 

 

Professione Investigatore Privato; Detective Piruvato

Professione detective, come diventare investigatore privato

necessari per fornire consigli utili durante il tuo percorso lavorativo.

Se hai fiuto, intuito e passione per l’investigazione, il mestiere dell’investigatore privato o detective, per dirla all’inglese, fa al caso tuo. Le investigazioni sono un campo d’azione molto delicato, quindi è bene conoscere tutti i segreti che riguardano questo mestiere affascinante.

 

Come diventare investigatore privato: consigli pratici per aspiranti detective: La legislazione italiana in vigore descrive gli investigatori privati come coloro che possiedono una specifica licenza per poter svolgere questa attività. La loro figura è riconosciuta a livello nazionale, ed è soggetta a precise normative e leggi che ne regolamentano caratteristiche e competenze Art.134 Legge del TULPS.

Cenni di storia

All’inizio del XX secolo, le leggi che delimitavano la figura del detective erano le stesse poste a regolamentare gli istituti di vigilanza. Successivamente, nel 1926, vi fu una regolamentazione ancora più specifica che delineava le caratteristiche specifiche degli investigatori privati. Si gettarono così le basi per il concetto di “licenza”, ovvero di un documento formale appositamente rilasciato dalle prefetture necessario per poter esercitare questa professione.

A questa rudimentale legislazione si affiancarono, nel 1989, nuove disposizioni con il fine di regolamentare ancora di più questa attività. Le nuove leggi prevedevano come requisito il possesso di specifiche abilità professionali, ulteriormente definite dai decreti del 2010 e 2011. L’investigatore privato diventa quindi una figura professionale a tutti gli effetti, regolarmente normata ai sensi di legge.

La classificazione odierna riguardante la figura dell’investigatore privato

Con gli ultimi decreti si è voluto suddividere la professione di investigatore privato secondo precisi crismi, stabilendo requisiti e funzioni di ciascuna categoria. In particolare, esistono quattro differenti tipologie di investigatori privati:

* Investigatori titolari: in possesso di licenza, gli investigatori privati titolari possono esercitare la professione in maniera autonoma e aprire la loro agenzia investigativa con la possibilità di assumere investigatori autorizzati dipendenti.

* Investigatori dipendenti: non possono esercitare in maniera indipendente, ma possono essere assunti e collaborare con un investigatore privato titolare o con una agenzia investigativa riconosciuta.

* Informatori commerciali titolari: si occupano di investigazione relativamente agli ambiti aziendale e commerciale. Possono investigare sui comportamenti di alcuni dipendenti, proteggere brevetti e copyright, e investigare perdite di denaro inusuali. Possono esercitare la professione autonomamente o aprire la loro agenzia assumendo informatori dipendenti.

* Informatori commerciali dipendenti: non possono esercitare in maniera indipendente, ma possono prestare i loro servigi presso una agenzia riconosciuta o presso un informatore commerciale indipendente.

Chi fa cosa? La distinzione tra investigatori privati e informatori commerciali

Se hai deciso di intraprendere questa professione, la prima cosa che dovrai decidere è che tipo di figura investigativa vorrai diventare. Da questa scelta dipenderanno i requisiti necessari per poter svolgere la tua attività entro i limiti imposti dalla legge. Per renderti più semplice la decisione, puoi leggere le righe che seguono.

La differenza tra investigatori privati e informatori commerciali è netta. Se i primi si occupano principalmente della sfera privata e della vita civile, gli informatori commerciali sono specializzati nel lavorare con aziende e imprese, che possono richiedere i loro servigi in una serie di circostanze. Gli informatori si occupano di raccogliere ed organizzare dati, di verificare la veridicità dei bilanci, di investigare i debitori, e di altre attività che aiutano i proprietari di azienda nella gestione delle loro imprese.

Le mansioni degli investigatori e degli informatori

In maniera ancora più specifica, vediamo quali sono le varie mansioni svolte dagli investigatori privati e dagli informatori commerciali.

* Nel privato: si tratta di ottenere e organizzare le informazioni per conto di cittadini privati, ad esempio in funzione di una loro tutela legale. Possono essere informazioni che riguardano la sfera matrimoniale e familiare, ma anche patrimoniale e riguardanti l’eredità. Ancora, possono essere indagini volte a scovare indizi e prove da utilizzarsi nel corso di una disputa legale.

* Per le aziende: si tratta di collaborare con entità e società pubbliche e private con il fine di raccogliere informazioni che possano rendersi utili per tutelare i diritti, solitamente in sede legale. Si tratta spesso di casi in cui le aziende vogliono tutelare i dipartimenti di ricerca e sviluppo, i brevetti, ed altri beni definiti immateriali. A volte si indaga la fedeltà e la correttezza dei lavoratori dipendenti per evitare casi di fuga di informazioni sensibili.

* Per i bilanci: gli imprenditori possono aver bisogno di indagare su mancanze a livello contabile, sparizioni e differenze negli inventari, o anche semplicemente di controllare le eventualità di taccheggio (furto in negozio).

* Per la raccolta di informazioni commerciali: gli investigatori collaborano con enti privati (ma anche pubblici) per raccogliere ed analizzare dati di tipo industriale, economico, produttivo e finanziario, sempre rispettando le normative sulla privacy vigenti.

Gli investigatori privati o gli informatori commerciali ottengono questi dati attraverso una serie di attività normate ai sensi di legge, e quindi autorizzate. Si tratta degli appostamenti, dei pedinamenti, della documentazione audio e video reperita, ma anche delle informazioni ottenute con la localizzazione satellitare.

Leggi anche:

* Scienze investigative: sbocchi lavorativi e opportunità

* Criminologia: sbocchi lavorativi e percorsi di studio

Requisiti relativi agli investigatori e informatori commerciali

Esistono specifici requisiti per poter esercitare queste professioni, stabiliti ai sensi di legge. Vediamo quindi quali requisiti devi avere per intraprendere questa carriera.

Investigatori privati titolari

Come abbiamo detto in precedenza, gli investigatori privati titolari operano nel campo del privato e possono farlo in maniera indipendente. Per poterlo fare, devono dimostrare di:

* Essere in possesso di una delle seguenti lauree triennali: Psicologia Forense, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia; alternativamente devono avere una laurea in Giurisprudenza.

* Aver praticato un tirocinio di almeno 3 anni come lavoratori dipendenti presso un investigatore privato autorizzato da un minimo di 5 anni, al termine del quale l’investigatore autorizzato rilascerà un certificato di esito positivo.

* Aver frequentato con successo i corsi organizzati da Università e centri di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

* Oppure: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Investigatori privati dipendenti

Ecco invece i requisiti per gli investigatori che vogliono esercitare la professione come dipendenti:

* Diploma di scuola media superiore.

* Tirocinio di 3 anni e almeno 80 ore mensili presso un investigatore privato titolare che abbia esercitato la professione ai sensi di legge per almeno 5 anni.

* Aver preso parte a corsi specifici presso Università o altri centri di formazione professionale certificati.

* In alternativa: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Informatori commerciali titolari

Per questa particolare specializzazione i prerequisiti sono simili a quelli delle voci precedenti. È quindi necessario:

* Aver conseguito una laurea triennale in Psicologia Forense, Scienze Politiche, Economia, Scienze dell’Investigazione o Scienze Politiche.

* In alternativa: essere stati titolari di impresa individuale o amministratori di società per un minimo di 3 anni e da non più di 5 anni.

Informatori dipendenti

Per gli informatori dipendenti, questi sono i requisiti:

* Aver conseguito un diploma di scuola media superiore.

* Aver svolto una attività di praticantato per almeno 3 anni presso un informatore commerciale con almeno 5 anni di servizio autorizzato.

* Aver partecipato a corsi specifici presso Università o centri di formazione riconosciuti.

* In alternativa: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

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* Quali sono i lavori statali? Professioni e settori di pubblico impiego

* Come diventare libero professionista

Come ottenere la licenza di esercizio

Una volta soddisfatti i requisiti stabiliti nei paragrafi precedenti, se vuoi diventare investigatore o informatore autonomo dovrai rivolgerti ad una prefettura per conseguire la tua licenza.

Richiedere e rinnovare la licenza

Per i primi 5 anni dal suo conseguimento, il rinnovo della licenza sarà effettuabile su base triennale e dipenderà dall’avvenuta frequentazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento. La licenza degli investigatori dipendenti è invece subordinata a quella del titolare dell’istituto.

Da presentarsi alla prefettura al momento di richiedere la licenza, devi redigere un progetto tecnico che includa i seguenti dettagli:

* Sede e sedi satellite (non è possibile stabilire la sede presso il proprio domicilio o presso uno studio legale già esistente).

* Personale impiegato.

* Attestati circa i requisiti.

* Deposito o cauzione (in caso di investigazioni il deposito ammonta a 20.000 euro; se si tratta di informazioni commerciali il deposito raddoppia e corrisponde a 40.000 euro; per le sedi secondarie il deposito è di 10.000 euro; si aggiungono 5.000 euro per ogni voce o tipologia di servizio scelta).

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* Come diventare criminologo: percorso di studi, opportunità e guadagni

così i datori di lavoro potranno trovarti

Ultime considerazioni per esercitare come investigatori privati

Ottenuta la licenza di esercizio, assicurati che non ti venga revocata seguendo questi semplici passaggi:

Esponi il tuo tariffario bene in vista

Ricorda che devi obbligatoriamente esporre in maniera permanente il tariffario relativo a tutte le prestazioni che svolgi. Non potrai svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel tariffario o ricevere compensi più alti, e non potrai inoltre ricevere pagamenti da persone sprovviste di documenti identificativi.

Mantieni un registro di polizia

Si tratta di un documento che riporta i dati dei tuoi clienti e dei soggetti delle indagini. Devi conservare tale registro per almeno 5 anni e devi mostrarlo alle forze dell’ordine ogni qual volta ti venga richiesto.

Munisciti di tesserino identificativo

Dovrai munirti di tesserino identificativo elettronico, ovvero un chip contenente tutti i tuoi dati identificativi secondo il modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

Ora che sai come diventare un investigatore privato, quale ruolo svolge, in che contesto opera e quali competenze deve possedere questa figura professionale, puoi decidere se questa professione fa per te.

Per altre idee e spunti interessanti sull'inserimento nel mondo del lavoro, puoi consultare la Guida alla carriera che, fra le altre, offre sezioni dedicate a Trovare lavoro, CV e lettere di presentazione e Crescita professionale.


I nostri servizi includono:


  • investigazioni aziendali sulla concorrenza sleale, assenteismo sul luogo di lavoro, violazione di marchi e brevetti, violazione della legge 104 etc.
  • indagini private valide per uso legale nei casi di separazione, infedeltà coniugale, affidamento, mantenimento e molto altro ancora.
  • Accertamenti economico-patrimoniali e commerciali, par casi di antifrode, o per l'assegno di mantenimento.
  • Bonifiche ambientali e informatiche, per l'individuazione di eventuali dispositivi nascosti, come cimici, GPS, telecamere o spyware.

 Infedeltà coniugale: ultime sentenze

 

Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.

Indice

* 1 Crisi della coppia, infedeltà, separazione

* 2 Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?

* 3 L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale

* 4 Adulterio e intollerabilità della convivenza

* 5 Determinazione dell’intollerabilità della convivenza

* 6 Valutazione dell’addebito della separazione

* 7 Infedeltà successiva alla crisi coniugale

* 8 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

* 9 Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi

* 10 Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale

* 11 Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio

* 12 Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti

* 13 Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio

* 14 Infedeltà: causa dell’addebito della separazione

* 15 Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio

* 16 Stabile relazione extraconiugale

* 17 Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile

* 18 Richiesta di separazione con addebito

* 19 Violazione dell’obbligo di fedeltà

* 20 Infedeltà coniugale e tutela aquiliana

* 21 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

* 22 L’infedeltà coniugale

* 23 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale

* 24 Degradazione del rapporto coniugale

* 25 Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge

* 26 Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine

* 27 Infedeltà coniugale e investigatore privato

* 28 Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale

* 29 L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole

* 30 L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna

* 31 La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale

* 32 L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale

* 33 Fatto ingiusto per la morale della famiglia

 

Crisi della coppia, infedeltà, separazione

La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.

Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966

 

 

 

Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822

 

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale

Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).

 

Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035

Adulterio e intollerabilità della convivenza

Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.

 

Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307

Determinazione dell’intollerabilità della convivenza

Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).

 

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130

Valutazione dell’addebito della separazione

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200

Infedeltà successiva alla crisi coniugale

Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

 

Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259

Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714

Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi

Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658

Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale

Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084

Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio

La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

 

Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068

Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti

La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.

 

Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761

Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio

Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

 

Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064

Infedeltà: causa dell’addebito della separazione

L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.

 

Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665

Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio

L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.

Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.

 

Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463

Stabile relazione extraconiugale

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229

Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33

Richiesta di separazione con addebito

Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.

 

Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84

Violazione dell’obbligo di fedeltà

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965

Infedeltà coniugale e tutela aquiliana

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

 

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598

Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.

 

Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140

L’infedeltà coniugale

L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.

La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).

 

Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200

L’addebito della separazione per infedeltà coniugale

Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.

 

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317

Degradazione del rapporto coniugale

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.

 

Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639

Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).

 

Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929

Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine

Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.

 

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936

Infedeltà coniugale e investigatore privato

Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.

(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi, aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).

Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069

Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale

Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.

 

Tribunale Prato, 18/02/2010

L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole

L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).

 

Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281

L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna

Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.

 

Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887

La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale

In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.

 

Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254

L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale

La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.

Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439

 

Fatto ingiusto per la morale della famiglia

In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.

Cassazione penale sez. I, 04/12/1992


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Il nostro team di esperti nel settore


L’attività svolta dalla nostra agenzia colloca il cliente in una posizione privilegiata.


Con a capo un management d'eccellenza, ci impegniamo al massimo per la tutela ed il perseguimento dei diritti ed interessi dei nostri assistiti privati o aziende.


Attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova l’Investigatore Privato rappresenta lo strumento essenziale e strategico per la raccolta di materiale giuridicamente valido, da rappresentare in sede di giudizio; Prerogativa, questa, che solo delle agenzie in possesso di licenza Prefettizia, come la nostra, possono offrire.Ilary Blasi e l'«investigatore privato» per seguire Francesco Totti

Secondo le ultime ricostruzioni, la conduttrice avrebbe scoperto che la terzogenita Isabel giocava il pomeriggio con due nuovi amichetti, «i figli di Noemi Bocchi». Così si sarebbe rivolta ad un professionista per vederci chiaro: restano però tanti condizionali

Non si ferma la tempesta di indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima presunta verità arriva dal settimanale Chi, secondo cui la conduttrice si sarebbe rivolta ad un investigatore privato per seguire l’ex capitano della Roma. Stando alla nuova ed esclusiva ricostruzione, «Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie a un dettaglio familiare». Che riguarderebbe la figlia Isabel.

 

La presentatrice, infatti, pare abbia saputo dall’investigatore privato, terzogenita aveva due nuovi amichetti con cui giocava il pomeriggio, «i figli di Noemi Bocchi». Così, per vederci chiaro, avrebbe contattato un detective privato,: si resta ovviamente nel regno dei condizionali, perché sul tema non ci sono né dichiarazioni dei diretti interessati né prove (pubbliche), ma l’affondo del magazine è deciso e dettagliato.

 

Sarebbe stato lo stesso Totti, infatti, a portare la figlia Isabel «con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda, per sviare ogni sospetto»: ma, appunto, la verità sarebbe venuta presto a galla, portando ovviamente alla rottura. Si mormora pure che l’ex calciatore fosse «circondato dalle tentazioni» e che ricevesse sui social «alcuni messaggi da ammiratrici che tradivano una certa familiarità».

 

Tante ipotesi, così com’era una supposizione quella avanzata ieri dal portale di gossip  secondo cui Totti e Noemi avevano già cominciato una presunta convivenza. Versione immediatamente smentita dal Corriere della Sera, che ha spiegato che l’ex Pupone «sta trascorrendo la sua prima estate da single di ritorno nella sua mega-villa da 25 stanze, all'Eur, insieme al primogenito Cristian».


Il fondatore dell’agenzia Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze maturate nella Polizia di Stato, si occupa personalmente delle indagini, coordinando il team di esperti con cui collabora.


Già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA S.p.a. è stato, inoltre, responsabile dei servizi di sicurezza di multinazionali operanti in svariati settori.


Ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa relativa ai privati e alle aziende, classificandosi come referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed Estero.

 

La responsabile dei servizi è la Dott.ssa Margherita Maiellaro, ha esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luigi Bocconi.


Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica, assicurazioni, finanza, etc.

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Investigatore privato

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Il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d’indagine applicate, tenendo sempre conto del radicale e continuo mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell’agenzia International Detectives IDFOX una società leader nel settore delle investigazioni private.

I NOSTRI SERVIZI


Le Investigazioni Private sono più accessibili di un tempo, i costi variano in base alle caratteristiche del servizio svolto, come ad esempio: le trasferte, il numero di mezzi utilizzati, eventuali noleggi, uso di taxi, biglietti aerei, ecc. Altro dato che incide sul costo è l’orario in cui il servizio verrà svolto, ad esempio, se per l’intera giornata o in diversi giorni, se in orari serali, notturni o diurni.


Possiamo dunque considerare ogni investigazione come una sorta di 'abito cucito su misura'; ogni caso presenta delle caratteristiche peculiari che richiedono modalità d’intervento studiate ad hoc.

Azienda

INVESTIGAZIONI AZIENDALI

Le investigazioni aziendali consistono in quei servizi atti ad aiutare l’azienda nel momento in cui delle determinate informazioni segrete, protette dalla legge ed in possesso di un’impresa, sono portate a conoscenza di terzi, generalmente aventi attività economica concorrenziale.


Il datore di lavoro che ha dei sospetti sui collaboratori, soci ecc., può rivolgersi ad un investigatore privato autorizzato richiedendo legittimi controlli, nel pieno rispetto della legge.


Siamo specializzati anche nel sabotaggio di attacchi informatici e cybercrimini, due problemi di cui si sente parlare sempre più spesso. Alcune aziende hanno saputo mettersi al riparo in tempo, ma i tentativi di intromissioni illegali sono sempre presenti e possono esporre a notevoli rischi. Grazie all'impiego di attrezzature e sistemi informatici all'avanguardia, effettuiamo controlli meticolosi,  indaghiamo  su comportamenti di infedeltà aziendale che possono risultare lesivi per l'azienda. 

 

 

 

Professione Investigatore Privato; Detective Piruvato

Professione detective, come diventare investigatore privato

necessari per fornire consigli utili durante il tuo percorso lavorativo.

Se hai fiuto, intuito e passione per l’investigazione, il mestiere dell’investigatore privato o detective, per dirla all’inglese, fa al caso tuo. Le investigazioni sono un campo d’azione molto delicato, quindi è bene conoscere tutti i segreti che riguardano questo mestiere affascinante.

 

Come diventare investigatore privato: consigli pratici per aspiranti detective: La legislazione italiana in vigore descrive gli investigatori privati come coloro che possiedono una specifica licenza per poter svolgere questa attività. La loro figura è riconosciuta a livello nazionale, ed è soggetta a precise normative e leggi che ne regolamentano caratteristiche e competenze Art.134 Legge del TULPS.

Cenni di storia

All’inizio del XX secolo, le leggi che delimitavano la figura del detective erano le stesse poste a regolamentare gli istituti di vigilanza. Successivamente, nel 1926, vi fu una regolamentazione ancora più specifica che delineava le caratteristiche specifiche degli investigatori privati. Si gettarono così le basi per il concetto di “licenza”, ovvero di un documento formale appositamente rilasciato dalle prefetture necessario per poter esercitare questa professione.

A questa rudimentale legislazione si affiancarono, nel 1989, nuove disposizioni con il fine di regolamentare ancora di più questa attività. Le nuove leggi prevedevano come requisito il possesso di specifiche abilità professionali, ulteriormente definite dai decreti del 2010 e 2011. L’investigatore privato diventa quindi una figura professionale a tutti gli effetti, regolarmente normata ai sensi di legge.

La classificazione odierna riguardante la figura dell’investigatore privato

Con gli ultimi decreti si è voluto suddividere la professione di investigatore privato secondo precisi crismi, stabilendo requisiti e funzioni di ciascuna categoria. In particolare, esistono quattro differenti tipologie di investigatori privati:

* Investigatori titolari: in possesso di licenza, gli investigatori privati titolari possono esercitare la professione in maniera autonoma e aprire la loro agenzia investigativa con la possibilità di assumere investigatori autorizzati dipendenti.

* Investigatori dipendenti: non possono esercitare in maniera indipendente, ma possono essere assunti e collaborare con un investigatore privato titolare o con una agenzia investigativa riconosciuta.

* Informatori commerciali titolari: si occupano di investigazione relativamente agli ambiti aziendale e commerciale. Possono investigare sui comportamenti di alcuni dipendenti, proteggere brevetti e copyright, e investigare perdite di denaro inusuali. Possono esercitare la professione autonomamente o aprire la loro agenzia assumendo informatori dipendenti.

* Informatori commerciali dipendenti: non possono esercitare in maniera indipendente, ma possono prestare i loro servigi presso una agenzia riconosciuta o presso un informatore commerciale indipendente.

Chi fa cosa? La distinzione tra investigatori privati e informatori commerciali

Se hai deciso di intraprendere questa professione, la prima cosa che dovrai decidere è che tipo di figura investigativa vorrai diventare. Da questa scelta dipenderanno i requisiti necessari per poter svolgere la tua attività entro i limiti imposti dalla legge. Per renderti più semplice la decisione, puoi leggere le righe che seguono.

La differenza tra investigatori privati e informatori commerciali è netta. Se i primi si occupano principalmente della sfera privata e della vita civile, gli informatori commerciali sono specializzati nel lavorare con aziende e imprese, che possono richiedere i loro servigi in una serie di circostanze. Gli informatori si occupano di raccogliere ed organizzare dati, di verificare la veridicità dei bilanci, di investigare i debitori, e di altre attività che aiutano i proprietari di azienda nella gestione delle loro imprese.

Le mansioni degli investigatori e degli informatori

In maniera ancora più specifica, vediamo quali sono le varie mansioni svolte dagli investigatori privati e dagli informatori commerciali.

* Nel privato: si tratta di ottenere e organizzare le informazioni per conto di cittadini privati, ad esempio in funzione di una loro tutela legale. Possono essere informazioni che riguardano la sfera matrimoniale e familiare, ma anche patrimoniale e riguardanti l’eredità. Ancora, possono essere indagini volte a scovare indizi e prove da utilizzarsi nel corso di una disputa legale.

* Per le aziende: si tratta di collaborare con entità e società pubbliche e private con il fine di raccogliere informazioni che possano rendersi utili per tutelare i diritti, solitamente in sede legale. Si tratta spesso di casi in cui le aziende vogliono tutelare i dipartimenti di ricerca e sviluppo, i brevetti, ed altri beni definiti immateriali. A volte si indaga la fedeltà e la correttezza dei lavoratori dipendenti per evitare casi di fuga di informazioni sensibili.

* Per i bilanci: gli imprenditori possono aver bisogno di indagare su mancanze a livello contabile, sparizioni e differenze negli inventari, o anche semplicemente di controllare le eventualità di taccheggio (furto in negozio).

* Per la raccolta di informazioni commerciali: gli investigatori collaborano con enti privati (ma anche pubblici) per raccogliere ed analizzare dati di tipo industriale, economico, produttivo e finanziario, sempre rispettando le normative sulla privacy vigenti.

Gli investigatori privati o gli informatori commerciali ottengono questi dati attraverso una serie di attività normate ai sensi di legge, e quindi autorizzate. Si tratta degli appostamenti, dei pedinamenti, della documentazione audio e video reperita, ma anche delle informazioni ottenute con la localizzazione satellitare.

Leggi anche:

* Scienze investigative: sbocchi lavorativi e opportunità

* Criminologia: sbocchi lavorativi e percorsi di studio

Requisiti relativi agli investigatori e informatori commerciali

Esistono specifici requisiti per poter esercitare queste professioni, stabiliti ai sensi di legge. Vediamo quindi quali requisiti devi avere per intraprendere questa carriera.

Investigatori privati titolari

Come abbiamo detto in precedenza, gli investigatori privati titolari operano nel campo del privato e possono farlo in maniera indipendente. Per poterlo fare, devono dimostrare di:

* Essere in possesso di una delle seguenti lauree triennali: Psicologia Forense, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia; alternativamente devono avere una laurea in Giurisprudenza.

* Aver praticato un tirocinio di almeno 3 anni come lavoratori dipendenti presso un investigatore privato autorizzato da un minimo di 5 anni, al termine del quale l’investigatore autorizzato rilascerà un certificato di esito positivo.

* Aver frequentato con successo i corsi organizzati da Università e centri di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

* Oppure: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Investigatori privati dipendenti

Ecco invece i requisiti per gli investigatori che vogliono esercitare la professione come dipendenti:

* Diploma di scuola media superiore.

* Tirocinio di 3 anni e almeno 80 ore mensili presso un investigatore privato titolare che abbia esercitato la professione ai sensi di legge per almeno 5 anni.

* Aver preso parte a corsi specifici presso Università o altri centri di formazione professionale certificati.

* In alternativa: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Informatori commerciali titolari

Per questa particolare specializzazione i prerequisiti sono simili a quelli delle voci precedenti. È quindi necessario:

* Aver conseguito una laurea triennale in Psicologia Forense, Scienze Politiche, Economia, Scienze dell’Investigazione o Scienze Politiche.

* In alternativa: essere stati titolari di impresa individuale o amministratori di società per un minimo di 3 anni e da non più di 5 anni.

Informatori dipendenti

Per gli informatori dipendenti, questi sono i requisiti:

* Aver conseguito un diploma di scuola media superiore.

* Aver svolto una attività di praticantato per almeno 3 anni presso un informatore commerciale con almeno 5 anni di servizio autorizzato.

* Aver partecipato a corsi specifici presso Università o centri di formazione riconosciuti.

* In alternativa: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Leggi anche:

* Quali sono i lavori statali? Professioni e settori di pubblico impiego

* Come diventare libero professionista

Come ottenere la licenza di esercizio

Una volta soddisfatti i requisiti stabiliti nei paragrafi precedenti, se vuoi diventare investigatore o informatore autonomo dovrai rivolgerti ad una prefettura per conseguire la tua licenza.

Richiedere e rinnovare la licenza

Per i primi 5 anni dal suo conseguimento, il rinnovo della licenza sarà effettuabile su base triennale e dipenderà dall’avvenuta frequentazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento. La licenza degli investigatori dipendenti è invece subordinata a quella del titolare dell’istituto.

Da presentarsi alla prefettura al momento di richiedere la licenza, devi redigere un progetto tecnico che includa i seguenti dettagli:

* Sede e sedi satellite (non è possibile stabilire la sede presso il proprio domicilio o presso uno studio legale già esistente).

* Personale impiegato.

* Attestati circa i requisiti.

* Deposito o cauzione (in caso di investigazioni il deposito ammonta a 20.000 euro; se si tratta di informazioni commerciali il deposito raddoppia e corrisponde a 40.000 euro; per le sedi secondarie il deposito è di 10.000 euro; si aggiungono 5.000 euro per ogni voce o tipologia di servizio scelta).

Leggi anche:

* Come diventare criminologo: percorso di studi, opportunità e guadagni

così i datori di lavoro potranno trovarti

Ultime considerazioni per esercitare come investigatori privati

Ottenuta la licenza di esercizio, assicurati che non ti venga revocata seguendo questi semplici passaggi:

Esponi il tuo tariffario bene in vista

Ricorda che devi obbligatoriamente esporre in maniera permanente il tariffario relativo a tutte le prestazioni che svolgi. Non potrai svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel tariffario o ricevere compensi più alti, e non potrai inoltre ricevere pagamenti da persone sprovviste di documenti identificativi.

Mantieni un registro di polizia

Si tratta di un documento che riporta i dati dei tuoi clienti e dei soggetti delle indagini. Devi conservare tale registro per almeno 5 anni e devi mostrarlo alle forze dell’ordine ogni qual volta ti venga richiesto.

Munisciti di tesserino identificativo

Dovrai munirti di tesserino identificativo elettronico, ovvero un chip contenente tutti i tuoi dati identificativi secondo il modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

Ora che sai come diventare un investigatore privato, quale ruolo svolge, in che contesto opera e quali competenze deve possedere questa figura professionale, puoi decidere se questa professione fa per te.

Per altre idee e spunti interessanti sull'inserimento nel mondo del lavoro, puoi consultare la Guida alla carriera che, fra le altre, offre sezioni dedicate a Trovare lavoro, CV e lettere di presentazione e Crescita professionale.


Investigatore Privato con fotocamera

INVESTIGAZIONI PRIVATE

IDFOX ​​offre un’ampia varietà di servizi che vanno dai più semplici a quelli estremamente più complessi e il prezzo di conseguenza tende a mutare. Ad esempio, il costo di un servizio di pedinamento di un coniuge che viene sospettato di tradimento, non sarà lo stesso di un’ ispezione dettagliata in ambito aziendale volta alla ricerca di frodi.


Possiamo dunque considerare ogni investigazione come una sorta di abito cucito su misura, per cui non esiste un costo standard in quanto le variabili di ogni servizio sono innumerevoli. Altro dato che incide sul costo è l’orario in cui il servizio verrà svolto, ad esempio, se per l’intera giornata o diversi giorni, se in orari serali, notturni o di giorno.


Indagini private per infedeltà coniugale, separazioni, affido, stalking, monitoraggio giovani, indagini difensive; indagini commerciali ed economiche bancarie, antifrode sinistri ed indagini informatiche.

Quindi, il primo passo per assumere un investigatore privato è aver chiaro il motivo per cui la si sta contattando. 

Incidente Stradale

ANTIFRODE SINISTRI

I reati contro le compagnie assicurative sono una piaga sociale: l’inscenare dei finti furti/sinistri e delle truffe, per intascare facili risarcimenti è in perenne aumento.

Con le nostre indagini antitruffe assicurative (art. 642 c.p.) smascheriamo chi, con frodi o raggiri, consegue ingiusti profitti a danno delle compagnie assicurative e degli istituti finanziari.   


Grazie alla nostra esperienza investigativa ultra trentennale, siamo in grado di fornire un valido supporto alle Compagnie Assicurative attraverso indagini ad hoc per accertare l’esatta dinamica dei  sinistri avvenuti, svolta attraverso l’acquisizione degli atti presso le autorità eventualmente intervenute, la ricerca dei testimoni e verifica delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, ricostruzione cinematica presso il luogo del sinistro corredato di rilievi fotografici, nonchè  accertamenti su mezzi e/o soggetti, attivando anche osservazioni statico-dinamiche su eventuali lesionati, oppure scovare presunti soggetti deceduti per incassare polizze milionarie.

Mondo

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L’agenzia IDFOX Srl è specializzata nelle indagini informatiche di carattere forense, ovvero finalizzate all’individuazione del crimine in questione, e rilascio di un report dettagliato dal valore probatorio.

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